Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n.40 del 27 giugno scorso che istituisce le fasce aggiuntive alle graduatorie di concorso.
L’istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso straordinario primaria e infanzia e alle graduatorie regionali del concorso della secondaria è stata introdotta dal Decreto legge 126/2019, convertito dalla Legge 159/2019.
I docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari del 2016 possano, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva al concorso straordinario primaria e infanzia e al concorso 2018 della secondaria.
Il docente interessato, in relazione a ciascuna graduatoria in cui è collocato (o come vincitore o come idoneo), può presentare domanda per una sola regione, che sia la medesima nella quale è già presente, oppure una diversa.
La domanda è presentata su base volontaria, tramite un’apposita funzione attivata dal Ministero dell’Istruzione.
Ogni candidato sarà inserito nella fascia aggiuntiva con il medesimo punteggio che già possiede nella graduatoria di origine. Queste fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente a partire dal 2020/2021 sino al loro esaurimento.
Graduatorie di concorso, tutte le info utili sulle fasce aggiuntive di merito
Ecco chi sono i destinatari della nota e i requisiti di accesso alla procedura.
Scarica il decreto ministeriale (clicca qui)
Destinatari: possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria i soggetti
a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;
b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106;
c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107;
I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati.
Il candidato che intende chiedere l’inserimento per più graduatorie o
elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo, presenta un’unica istanza con
l’indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato.
Così la compilazione delle fasce aggiuntive
Il decreto ministeriale segnala come sarà la compilazione delle fasce aggiuntive.
Il Ministero fornirà indicazioni sulla finestra temporale utile per la presentazione della domanda.
Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l’ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso.
Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all’albo e sul sito internet dell’USR.
Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente. In caso di rinuncia all’immissione in ruolo, l’aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria
Il decreto ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020
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